Un paio di precisazioni.
La norma è retroattiva per i meccanismi molto tecnici degli ammortamenti e degli assoggettamenti.
Riguarda le immobiliari principalmente ma anche le aziende normali che affittano parte dei loro immobili.
Ad esempio se una azienda ha uno stabilimento che è esuberante per le sue necessità normalmente lo affitta. Quindi emette fattura con IVA.
Anche il negoziante che ha altri negozi, o l'artigiano, non solo Ricucci per intenderci.
Adesso, diventando anche per gli immobili strumentali (per gli appartamenti residenziali lo era già) l'operazione non soggetta ad IVA per un complesso meccanismo (e con calcoli abbastanza complicati) dovrà restituire l'IVA detratta su quella parte dell'immobile.
E diventeranno anche con IVA indeducibile tutte le manutenzioni per quella parte dell'immobile.
Bello scherzetto vero?
giovedì 13 luglio 2006
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1 commento:
Il solito sgambetto allo Statuto dei Contribuenti.
Comunque sia attendiamo le concitate modifiche che, spero, escludano la retroattività del provvedimento.
Roby
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